Normativa
La Costituzione Italiana all'art. 45 riconosce alle Cooperative che operano secondo mutualità e senza fini di speculazione privata una "funzione sociale" e, a tal fine, esse sono soggette a controllo mediante la "Vigilanza cooperativa".
La "Vigilanza" è attribuita al Ministero delle Attività Produttive e viene esercitata mediante le revisioni cooperative e le ispezioni straordinarie, giusto quanto disciplinato dal D. Lgs. 2 agosto 2002, n.220, e sono finalizzate prioritariamente all'accertamento dei requisiti mutualistici.
Nella Regione Siciliana la “vigilanza” è attribuita all’Assessorato Regionale alle Attività Produttive che si avvale di UN.I.COOP. PALERMO, che per delega esercita l’esercizio della revisione alle cooperative associate.
Revisione Associate
La revisione alle Associate viene effettuata esclusivamente a mezzo di revisori incaricati da UN.I.COOP. PALERMO.
Restano di competenza dell’Assessorato le ispezioni straordinarie e le revisioni alle Cooperative non aderenti ad alcuna Associazione del Movimento Cooperativo, che vengono espletate a mezzo di funzionari o incaricati dallo stesso Assessorato.
Aspetti Tecnici
La revisione ha lo scopo fondamentale di accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica della cooperativa e la sua legittimazione a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura nonché, agli organi di direzione e di amministrazione, “fornire i suggerimenti e i consigli utili a migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna…” . Al revisore spetta, anche, il controllo sulla sussistenza e i presupposti del regolamento interno adottato ai sensi della legge 142 del 2001 sul Socio Lavoratore.
La revisione deve essere effettuata almeno una volta ogni due anni, tranne che per le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991 e quelle di edilizia abitativa, per le quali, invece, è prevista una revisione annuale.
Le Cooperative sono tenute al versamento del contributo revisione, il cui ammontare è determinato, di biennio in biennio, da apposito Decreto assessoriale secondo quanto previsto dall’art.21 della l.r. n. 36/91 e s.m.i..